FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 28/DCF del 25.09.2020 – GARA – A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. – SSD RIOZZESE COMO SRL

Gara A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. – SSD RIOZZESE COMO SRL

Il Giudice sportivo - letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall’ A.C. PERUGIA S.r.l., con il quale si chiede sia inflitta al SSD RIOZZESE COMO S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara, per avere detta società, a seguito del numero di sostituzioni effettuate, violato le norme in materia; - lette le controdeduzioni fatte pervenire in data 23.9.2020 a mezzo PEC dalla società SSD RIOZZESE COMO Sr.l., con le quali, pur ammettendo i fatti, si sostiene la regolarità della gara e il non aver influito sul suo regolare svolgimento della gara, nonché la particolare tenuità dei fatti; - rilevato che dall’esame del rapporto di gara emerge che la società SSD RIOZZESE COMO S.r.l. al 41° del secondo tempo ha effettuato, simultaneamente, due sostituzioni (RA; Audizione telefonica; supplementi arbitro). L’ultima sostituzione effettuata al 41° del secondo tempo (usciva la n. 7 CASCAMANO ed entrava la n. 3 BIANCHI) determinava la violazione del numero massimo di cinque sostituzioni consentito, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 235/A pubblicato in data 26 giugno 2020 della F.I.G.C. che disciplina il campionato di serie B della Divisione Calcio Femminile, nel quale al punto 7, alla voce “Partecipazione calciatrici” viene stabilito che “Durante le gare del Campionato di Serie B, ai sensi dell’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto”; Si presenta dirimente, nel merito della questione, stabilire quale sia la norma applicabile al caso di specie. Non condivisibile è la tesi della società SSD RIOZZESE COMO S.r.l. la quale sostiene ricorra l’art. 8 co. 1 del Codice Giustizia Sportiva. La società reclamata fonda la memoria sulla regolarità della gara. Non sussistono dubbi, viceversa, che, a mente del menzionato punto 7 del C.U. n. 235/A pubblicato il 26 giugno 2020, la gara in questione abbia avuto un irregolare svolgimento, non potendosi relegare detta norma secondaria ad un rango meramente formale, ivi prevedendosi le modalità regolamentari vere e proprie. Al fine di decidere la fattispecie in argomento si dovrà far riferimento all’art. 10 del CGS, il quale, al co. 1 C.G.S. statuisce, testualmente: “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 (omissis). La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1”; Appare evidente che non possa essere accolta la tesi della società SSD RIOZZESE COMO S.r.l. quando sostiene la “particolare tenuità” dei fatti, prevista dall’articolo 10 solo per la sanzione accessoria; Dalla lettura dell’articolo, e dalla giurisprudenza che vi si è formata, decisivo per l’applicabilità del co. 1 dell’art. 10 è se l’irregolarità possa considerarsi influente sul regolare svolgimento della gara. Nelle controdeduzioni della SSD RIOZZESE COMO S.r.l. si riscontra un’ulteriore e rilevante inesattezza: l’arbitro ha concesso quattro minuti di recupero. Lo si ravvede già nel rapporto di gara; ma la circostanza è stata confermata in sede di audizione telefonica e con supplemento pervenuto; Le altre deduzioni difensive della reclamata sono inconferenti con l’oggetto del gravame. Vi è da dire che la giurisprudenza, anche del Collegio di Garanzia del Coni, si è espressa sempre in senso conforme; Si ritiene, in osservanza ai principi sopra enunciati, che vada applicato l’art. 10 comma 1 del C.G.S. P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla Società SSD RIOZZESE COMO S.r.l. la punizione della perdita della gara con il punteggio di 3- 0; 3) di infliggere al dirigente accompagnatore della società SSD RIOZZESE COMO S.r.l., Sig. Giuseppe OLIVADESE, la sanzione dell’inibizione sino alla data del 25.12.2020; 4) di non addebitare la tassa di reclamo;

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