FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 03/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Sigg. Carmelo Luca PEZZINO, Alessio DI MARCO, e Massimiliano SANSIVIERI e della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 632 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Carmelo Luca PEZZINO, Alessio DI MARCO, e Massimiliano SANSIVIERI e della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

CARMELO LUCA PEZZINO, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito al dirigente accompagnatore, Sig. Di Marco Alessio, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione delle gare ufficiali della S.S. 19-20, e precisamente dal 22 settembre 2019 al 21 dicembre 2019, in favore della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, partecipante al campionato di Promozione, girone B, C.R. Sicilia, stante l’assenza reiterata del Sig. Massimiliano Sansiveri, allenatore di base, codice n. 52257, regolarmente tesserato all’epoca dei fatti per la società in qualità di allenatore;

 

ALESSIO DI MARCO, Dirigente accompagnatore della Società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della S.S. 19-20, e precisamente dal 22.9.2019 al 21.12.2019, in favore della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, partecipante al campionato di promozione girone B, C.R. Sicilia, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché conseguentemente privo di tesseramento a tal titolo;

 

MASSIMILIANO SANSIVIERI, allenatore di base, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, e all’art. 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi assentato, dal 22 settembre 2019 al 21 dicembre 2019, in occasione delle gare ufficiali disputate dalla società ASD Nuova Pol. Torrenovese, consentendo in tal modo, nel predetto periodo, al dirigente accompagnatore sig. Di Marco Alessio di svolgere le mansioni di allenatore in favore della predetta società, privo di abilitazione, requisiti e tesseramento a tal titolo;

 

ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti.

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Carmelo Luca PEZZINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE, Alessio DI MARCO, e Massimiliano SANSIVIERI;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carmelo Luca PEZZINO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio DI MARCO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Massimiliano SANSIVIERI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA POL. TORRENOVESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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