FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 04/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Francesco PASSIATORE
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Francesco PASSIATORE avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO PASSIATORE, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e art.23, comma 2 NOIF, per avere indebitamente abbandonato dopo la gara del 13.10.2019 la conduzione tecnica della società SSDARL MILANO CITY B.G. F.G., partecipante al Campionato Nazionale Serie D, girone B, presso la quale era regolarmente tesserato;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PASSIATORE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig Francesco PASSIATORE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA 3 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina