FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 05/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Kiera Milan PIPER
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 725 pfi 19/20 adottato nei confronti della Sig.ra Kiera Milan PIPER della società ASD POLCENIGO BUDOIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
KIERA MILAN PIPER, calciatrice richiedente il tesseramento per Società A.S.D. Polcenigo Budoia all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, 4, e 32 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.S.D. Polcenigo Budoia, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altra Federazione estera;
ASD POLCENIGO BUDOIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Kiera Milan PIPER, e dal Sig. Diego GOTTARDO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società ASD POLCENIGO BUDOIA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammonizione per la Sig.ra Kiera Milan PIPER, e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POLCENIGO BUDOIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA 3 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina