FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 101/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MOIOLI – ATALANTA B.C. S.p.A.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1131 pf19/20 adottato nei confronti del Sig.  Mirco MOIOLI e della società ATALANTA B.C. S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MIRCO MOIOLI, dirigente accompagnatore ufficiale della Atalanta B.C. S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1, e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere utilizzato parole di contenuto denigratorio dell’origine territoriale di un tifoso del Napoli, mentre il gruppo squadra dell’Atalanta si trovava, in data 11 luglio 2020, alla Stazione ferroviaria di Treviglio, in partenza per Torino (ove si sarebbe, poi, disputato l’incontro Juventus – Atalanta);

 

ATALANTA B.C. S.p.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Mirco MOIOLI, e Luca PERCASSI, nella qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante, per conto della società ATALANTA B.C. S.P.A.;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per il Sig. Mirco MOIOLI e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società ATALANTA

B.C. S.P.A;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di  pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL SETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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