FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 108/AA del 17/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: ANTONICELLI – SSC BARI SPA

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1034 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuliano ANTONICELLI e della società S.S.C. BARI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIULIANO ANTONICELLI, dirigente tesserato per la società S.S.C. Bari S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al fine di essere ammesso al corso “Responsabile di Settore Giovanile” da svolgersi presso il Centro Tecnico Federale in Firenze dal 24.2.2020 al 29.4.2020, allegato alla domanda di ammissione datata 12.2.2020 l’attestato di abilitazione di allenatore di base Uefa B contraddistinto dal codice 39907 rilasciato in data 27.2.2002 e di titolarità del Sig. Antonicelli Giuliano, omonimo ma nato il 16.4.1965, alterato con riferimento alla data di nascita del titolare (sul citato attestato di abilitazione di allenatore trasmesso alla segreteria del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, infatti, risulta la data di nascita del 4.6.1965), nonché per aver dichiarato, in maniera non rispondente a realtà, nella medesima domanda di ammissione presentata di essere in possesso del “titolo di allenatore” (Uefa Pro, Uefa A, Uefa B o cd Licenza Uefa

C) richiesto dal bando di ammissione al già citato corso “Responsabile di Settore Giovanile”;

 

S.S.C. BARI S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal Sig. Giuliano ANTONICELLI;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. BARI S.p.A. e Giuliano ANTONICELLI;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e di

€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Giuliano ANTONICELLI e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società S.S.C. BARI S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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