FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 10/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: GUBBIOTTI – ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Tommaso GUBBIOTTI, e della società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

TOMMASO GUBBIOTTI, Presidente e legale rappresentate della Società ASD Calcio Femminile Chieti all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Di Deo Erika (tesseramento del 17/10/2017) e Libutti Laura (tesseramento del 11/09/2018), entro il termine del 31/10/2019 stabilito dalla normativa federale;

 

ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sortiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso GUBBIOTTI in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Tommaso GUBBIOTTI, e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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