FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 112/AA del 22/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MORLUPO – ADPOL G CASTELLO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 933 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Claudio MORLUPO e della società ADPOL G. CASTELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLAUDIO MORLUPO, Vicepresidente e legale rappresentante della società ADPOL G. CASTELLO all’epoca dei fatti, in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia vigente, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’articolo 39 del Regolamento Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Riccardo Benotti di svolgere, durante la Stagione Sportiva 2019-2020, l’attività di allenatore della  squadra ADPOL G. Castello, iscritta al campionato juniores provinciali U19 del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, sebbene sprovvisto della relativa qualifica non risultando iscritto all’Albo dei Tecnici del Settore Tecnico Federale;

 

ADPOL G. CASTELLO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio MORLUPO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società ADPOL G. CASTELLO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio MORLUPO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ADPOL

G. CASTELLO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 SETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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