FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 12/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MOSCATELLO – ASD CALCIO FEMMINILE CATANZARO
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 789 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giacomo MOSCATELLO e della società A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO avente ad oggetto la seguente condotta:
GIACOMO MOSCATELLO, Presidente e legale rappresentate della Società ASD CALCIO FEMMINILE CATANZARO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice Erika Pellegrino (tesseramento del 31.01.2019) per la stagione sportiva 2019/2020, entro il termine di trenta giorni dalla sua sottoscrizione, stabilito dalla normativa federale;
A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Presidente Sig. Giacomo MOSCATELLO;
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo MOSCATELLO in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giacomo MOSCATELLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO FEMMINILE CATANZARO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina