FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 14/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: D’ERRICO – MISERINI – ASD FRATTAMAGGIORE CALCIO
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 630 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco D’ERRICO, Marco MISERINI, e della società ASD FRATTAMAGGIORE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROCCO D’ERRICO, Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. FRATTAMAGGIORE CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38, comma 4, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito nel corso della medesima stagione sportiva 2019/2020, al tecnico MISERINI Marco, dopo aver svolto l’attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. CAMPANIA FELIX partecipante al campionato Promozione Girone A Regione Campania ed essere stato esonerato in data 23.09.2019, di collaborare assistendo agli allenamenti della società A.S.D. FRATTAMAGGIORE CALCIO partecipante al campionato Eccellenza Girone A Campania, esercitando pertanto attività nell’interesse di detta società;
MARCO MISERINI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art.38, comma 4, delle NOIF, perché nella stessa stagione sportiva 2019/2020 dopo aver svolto l’attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. CAMPANIA FELIX partecipante al campionato Promozione Girone A Regione Campania ed essere stato esonerato in data 23.09.2019, collabora assistendo agli allenamenti della società A.S.D. FRATTAMAGGIORE CALCIO partecipante al campionato Eccellenza Girone A Campania, esercitando pertanto attività nell’interesse di detta società;
A.S.D FRATTAMAGGIORE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e Legale Rappresentante D’ERRICO Rocco ed al Tecnico MISERINI Marco;
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rocco D’ERRICO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D FRATTAMAGGIORE CALCIO, e Marco MISERINI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
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- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rocco D’ERRICO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco MISERINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D FRATTAMAGGIORE CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina