FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 16/AA del 08/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Giuseppe TROISE, e Antonio MASCHIO

      • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe TROISE, e Antonio MASCHIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE TROISE, Presidente della A.S.D. Città di Gragnano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli  artt.  33, comma  1,  e  38, comma  1  delle  N.O.I.F., per  avere consentito, e comunque non impedito al Sig. Antonio Maschio, di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 e precisamente nei  mesi di settembre  2019 ed ottobre 2019 l’attività di allenatore in favore della A.S.D. Città di Gragnano benché lo stesso non fosse tesserato;

 

ANTONIO MASCHIO, allenatore di base iscritto all’Albo del settore tecnico ma non tesserato all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e agli artt. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2019/2020, e precisamente nei mesi di settembre 2019 ed ottobre 2019, e prima del proprio tesseramento con la società F.C. Rieti S.r.l., avvenuto in data 25 ottobre 2019, ha svolto di fatto l’attività di allenatore in favore della A.S.D. Città di Gragnano privo del necessario tesseramento con la predetta società, nonché per aver svolto nella medesima stagione sportiva 2019/2020 doppia attività, in favore prima della

A.S.D. Città di Gragnano senza essere tesserato e dal 25.10.2019 ha svolto attività in favore della F.C. Rieti S.r.l. società per la quale era regolarmente tesserato;

 

      • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giuseppe TROISE, Antonio MASCHIO;
      • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
      • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
      • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe TROISE, e di 2 (due) mesi di qualifica per il Sig. Antonio MASCHIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.  PUBBLICATO IN ROMA L’8 LUGLIO 2020


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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