FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 18/AA del 10/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: RONDA – UPD VIGOLZONE

      • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Camillo RONDA e della società UPD VIGOLZONE 1968, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CAMILLO RONDA, Presidente della Upd Vigolzone 1968 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 39, secondo comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e in riferimento agli articoli 106, lettera b, e 108 delle NOIF, per avere sottoposto e subordinato la concessione dello svincolo per accordo al calciatore Edoardo Visconti alla contestuale dazione da parte dello stesso della somma di Euro 1.000,00 a favore della società, imputando la stessa ad una pretesa multa da comminare al calciatore per avere modificato il proprio interesse di proseguire il rapporto sportivo con la società, somma peraltro percepita in contanti dal padre del calciatore Sig. Nicola Visconti.

 

UPD VIGOLZONE 1968, per responsabilità diretta, in violazione dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il tesserato avvisato al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

 

      • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Camillo RONDA in proprio e, nella qualità di legale rappresentante per conto della società UPD VIGOLZONE 1968;
      • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
      • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
      • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Camillo RONDA, e € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società UPD VIGOLZONE 1968;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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