FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 19/AA del 10/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da:BRACONI – SSDRAL OTTAVIA

      • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 962 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Andrea BRACONI, e della società SSDARL OTTAVIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA BRACONI, Presidente con poteri di rappresentanza della SSDARL OTTAVIA all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. l) del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società da esso rappresentata, per aver quest’ultima, in sede di cronaca e commento di quanto occorso durante e in occasione della gara OTTAVIA vs FALASCHE LAVINIO disputata in data 01.03.2020, e valevole per il Campionato di Eccellenza (C.R. Lazio) stagione sportiva 2019/2020, gravemente leso l’onore, il prestigio e il decoro, sia, dell’Arbitro, A.E. Riccardo BERNARDINI della Sez. A.I.A. di Ciampino, che ebbe a dirigere l’anzidetto incontro, sia, più in generale dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni quali proferite facendo utilizzo del social network “Facebook” sul quale venivano postate, su di un profilo direttamente riconducibile alla Società da esso rappresentata;

 

SSDRAL OTTAVIA, per responsabilità diretta, in violazione degli ex artt. 6 comma 1, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per il sopracitato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Andrea BRACONI nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente con poteri di rappresentanza della SSDARL OTTAVIA;

 

      • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BRACONI in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società SSDARL OTTAVIA;
      • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
      • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
      • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea BRACONI, e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDARL OTTAVIA;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.


Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA 10 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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