FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 23/AA del 10/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CESTENARO – CODA – SSD FC VICENZA
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 533 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Marco CESTONARO, e Italo CODA, e della società SSD F.C. VICENZA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ITALO CODA, Presidente della società SSD F.C. Vicenza all’epoca dei fatti, in violazione dell’articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, 1 comma delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n° 1, Punto 2, lettera F del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2019, per avere nella stagione sportiva 2019/2020, omesso di tesserare e utilizzare, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Giovanissimi Provinciali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso, per aver consentito e autorizzato il Signor Marco CESTONARO a svolgere attività tecnica a favore della squadra Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso fosse privo dei requisiti abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè: un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso, e comunque non regolarmente tesserato con la società sino al 02/11/2019
MARCO CESTONARO, Calciatore della SSD F.C. Vicenza all’epoca dei fatti, in violazione dell’articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell’articolo 23, 1 comma delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n°1, Punto 2, lettera F del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2019, per avere egli svolto, senza averne titolo, attività tecnica nel corso della stagione sportiva 2019/2020 a favore della squadra partecipante al campionato Giovanissimi, comparendo quale allenatore in dieci distinte gara, in assenza dei requisiti abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè: un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, con qualifica federale UEFA, o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998), o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il tutto, aggravato dal fatto che non risultava alcun tesseramento a favore della SSD F.C. Vicenza sino al 02/11/2019;
SSD F.C. VICENZA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto ai Sigg. Italo CODA, Presidente, e Marco CESTONARO, tesserato quale calciatore, della società SSD F.C. VICENZA;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Marco CESTONARO, e Italo CODA in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD F.C. VICENZA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Italo CODA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco CESTONARO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD F.C. VICENZA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina