FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 26/AA del 10/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: LOTITO – SS LAZIO

 

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 733 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Claudio LOTITO, e della società S.S. LAZIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

CLAUDIO LOTITO, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pagato, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al calciatore, Sig. Cristiano Dovidio, la somma accertata dal Collegio Arbitrale – Lega Nazionale Professionisti Serie A con lodo emesso in data 30.09.2019, comunicato alla società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 8.10.2019;

 

S.S. LAZIO S.P.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio LOTITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. LAZIO S.p.A.;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 di ammenda per il Sig. Claudio LOTITO e di € 2.500,00 di ammenda per la società S.S. LAZIO S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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