FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 28/AA del 16/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: FOGLIAZZA – US PERGOLETTESE 1932

 

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1066 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Cesare FOGLIAZZA e della società U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CESARE FOGLIAZZA, all’epoca dei fatti Direttore Generale ed Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pergolettese 1932 s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 8.6.2020 sulla testata giornalistica online www.tuttoc.com a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Federale tenutosi in data 8.6.2020 relative alle  modalità  di prosecuzione del campionato di Lega Pro, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’Istituzione Federale nel suo complesso;

 

U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Direttore Generale ed Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza, sig. Fogliazza Cesare, così come sopra descritti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cesare FOGLIAZZA in proprio e, nella qualità di amministratore delegato con poteri di rappresentanza, per conto della società U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L.;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila) di ammenda e 15 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Cesare FOGLIAZZA, di € 3.000,00 (tremila) di ammenda per la società U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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