FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 30/AA del 20/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: TUMBARELLO – POL. GARIBALDINA ASD

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano TUMBARELLO e della società POL. GARIBALDINA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SEBASTIANO TUMBARELLO, Presidente e Legale rappresentante della Pol. Garibaldina ASD, per le seguenti violazioni:

    • artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 SGS s.s. 19/20 artt. 2.6 e 10.1, per avere omesso di provvedere, nella stagione sportiva 2018-2019, al regolare tesseramento dei calciatori Catalano Gabriele e Procopio Paolo, consentendo l'utilizzo degli stessi agli allenamenti, a diversi raduni, tornei e gare;
    • art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 6 del 6 agosto 2018

Norme, disposizioni e chiarimenti per la corretta organizzazione dei Tornei – per avere fatto partecipare propri tesserati, tra cui i calciatori Catalano Gabriele e Procopio Paolo, in posizione irregolare in quanto non tesserati per la predetta società nella stagione sportiva 2018-2019, al “Torneo Perla dello JonioMemorial Germano Chincherini”, torneo non preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.;

    • art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva perché, ritualmente convocato con PEC del 10 febbraio 2020 delle ore 11.08, non si presentava all'audizione fissata per il giorno 13 febbraio 2020 dal Collaboratore della Procura, omettendo di giustificare la propria assenza;

 

 

POL. GARIBALDINA A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano TUMBARELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. GARIBALDINA A.S.D.;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 5 e giorni 10 di inibizione per il Sig. Sebastiano TUMBARELLO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL. GARIBALDINA A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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