FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 32/AA del 20/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: SALVO – VALLERIANI – NOFERI – COCCIOLO – COSI – CAPOROSSI – ASD P NUOVA GROSSETO BARBANELLA – USD PAGANICO – USD S

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 602 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni SALVO, Gianluigi VALLERIANI, Fabrizio NOFERI, Giacomo COCCIOLO, Claudio COSI e Francesco CAPOROSSI e delle società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, U.S.D. PAGANICO e U.S.D. S. ANDREA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIOVANNI SALVO, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico VALLERIANI Gianluigi di svolgere l’attività di allenatore dei portieri per i giovani calciatori della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA senza essere regolarmente tesserato per detta società;

 

 

GIANLUIGI VALLERIANI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (Allenatore di base codice 56.856), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto sia dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver, nella corrente stagione sportiva 2019/2020, svolto attività di tecnico quale allenatore dei portieri per i giovani calciatori della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA senza essere regolarmente tesserato per detta società;

 

 

FABRIZIO NOFERI, presidente e legale rappresentante della società U.S.D. PAGANICO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, lettera Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito nel corso della stagione sportiva 2018/2019 a COCCIOLO Giacomo, tesserato quale calciatore per la società SAN DONATO ACLI e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun albo o ruolo del Settore Tecnico, di svolgere l’attività di tecnico per la categoria pulcini (nati nel 2008) della società U.S.D. PAGANICO;

 

 

GIACOMO COCCIOLO, calciatore dilettante (matr. 4.985.377), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, lettera Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2018/2019, allorché tesserato quale calciatore per la società SAN DONATO ACLI, l’attività di tecnico privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun albo o ruolo del Settore Tecnico per la categoria pulcini (nati nel 2008) della società U.S.D. PAGANICO;


CLAUDIO COSI, presidente e legale rappresentante della società U.S.D. S.ANDREA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto sia dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che dall'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico CAPOROSSI Francesco, regolarmente tesserato nel corso della stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. INVICTASAURO, di svolgere altra attività per conto della società U.S.D. S.ANDREA;

 

 

FRANCESCO CAPOROSSI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (Allenatore Portieri Dil. S.G. codice 158.467), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto sia dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che dall'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva 2019/2020, regolarmente tesserato per la società A.S.D. INVICTASAURO, attività per conto della società

U.S.D. S. ANDREA;

 

 

A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante Giovanni SALVO ed al tecnico Gianluigi VALLERIANI;

 

 

U.S.D. PAGANICO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante Fabrizio NOFERI ed al sig. Giacomo COCCIOLO;

 

 

U.S.D. S. ANDREA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante Claudio COSI ed al Sig. Francesco CAPOROSSI;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig.ri Giovanni SALVO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, Gianluigi VALLERIANI, Fabrizio NOFERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. PAGANICO, Giacomo COCCIOLO, Claudio COSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. S. ANDREA e Francesco CAPOROSSI;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SALVO, 2 mesi di squalifica per il Sig. Gianluigi VALLERIANI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio NOFERI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Giacomo COCCIOLO,

2 mesi di inibizione per il Sig. Claudio COSI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Francesco CAPOROSSI, di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. PAGANICO e di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. S. ANDREA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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