FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 36/AA del 20/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: VIDIC – USD SINIGO
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Nikola VIDIC e della società U.S.D. SINIGO, avente ad oggetto la seguente condotta:
NIKOLA VIDIC, calciatore tesserato con la U.S.D. Sinigo, per aver dichiarato di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione serba, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 42 lett. a) delle NOIF;
U.S.D. SINIGO, per responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nikola VIDIC e dal Sig. Giorgio Benini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. SINIGO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nikola VIDIC, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società
U.S.D. SINIGO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina