FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 37/AA del 20/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PACE – A.S.D. CITTA’ DI ANAGNI CALCIO
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1053 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Simone PACE, e della società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
SIMONE PACE, presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Anagni Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” qualificato “comunicato stampa” pubblicato in data 23.5.2020 alle ore 18.26 sulla “pagina” del social network “facebook” della società A.S.D. Città di Anagni Calcio, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi in data 22.5.2020, relative ai criteri di conclusione dei campionati di competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di serie D al campionato di eccellenza, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti; nel citato “comunicato stampa”.
In calce al citato “post”, poi, è riportata un’immagine raffigurante il logo della Lega Nazionale Dilettanti con sovrapposta una croce nera;
A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, per responsabilità diretta, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Pace Simone, presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, così come sopra descritti.
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone PACE in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone PACE e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina