FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 39/AA del 23/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Salvatore DI CARLO
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 660 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Salvatore DI CARLO, avente ad oggetto la seguente condotta:
SALVATORE DI CARLO, calciatore tesserato della ASD Marina di Ragusa, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 92 delle NOIF, poiché per la corrente stagione sportiva 2019/2020, regolarmente tesserato con la società ASD Marina di Ragusa, a far data dal 26 novembre u.s., si è rifiutato, senza addurre alcuna giustificazione, di proseguire l’attività sportiva con la predetta società;
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore DI CARLO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Salvatore DI CARLO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. PUBBLICATO IN ROMA 23 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina