FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 42/AA del 24/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Edgar Alfredo SCHURTZ
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 716 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Edgar Alfredo SCHURTZ, avente ad oggetto la seguente condotta:
EDGAR ALFREDO SCHURTZ, calciatore della A.S.D. Real Dem Calcio a 5, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2019/2020, l’attività di tecnico per la Società Francavilla Calcio 1927, pur sprovvisto del necessario tesseramento e della necessaria abilitazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Edgar Alfredo SCHURTZ;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 15 giorni di squalifica per il Sig. Edgar Alfredo SCHURTZ;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA 24 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina