FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 45/AA del 24/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Besmir DEDA, Davide VIOLA, Gian Pietro PASSARINI
ERRATA CORRIGE AL C.U. N° 274/AA DEL 19 GIUGNO 2020
A seguito di un mero errore materiale, si pubblica in allegato il testo corretto dell’accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva relativo ai tesserati Besmir DEDA, Davide VIOLA, Gian Pietro PASSARINI e alla società ROGOREDO 1984 ASD.
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 236 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Besmir DEDA, Davide VIOLA e Gian Pietro PASSARINI, e della società ROGOREDO 1984 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:
BESMIR DEDA, calciatore della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, malgrado fosse squalificato, partecipato nelle file della Società suddetta alla gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984 del 28.09.2019;
DAVIDE VIOLA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984 del 28.09.2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore DEDA BESMIR, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara;
GIAN PIETRO PASSARINI, Presidente e legale rappresentante della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito l'utilizzo del calciatore DEDA BESMIR nella gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984 del 28.09.2019, sebbene lo stesso fosse squalificato;
ROGOREDO 1984 A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione del fatto i soggetti avvisati;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Besmir DEDA, Davide VIOLA e Gian Pietro PASSARINI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ROGOREDO 1984 A.S.D.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica nel Campionato di competenza per il Sig. Besmir DEDA, 20 giorni di inibizione per il Sig. Davide VIOLA, 30 giorni di inibizione per il Sig. Gian Pietro PASSARINI, e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Seconda Categoria Lombardia Stagione Sportiva 2019-2020 e € 300 ( di ammenda per la società ROGOREDO 1984 A.S.D.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina