FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 60/AA del 07/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: LAUDANDO – ASD EDILMER CARDITO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 796 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Antonio LAUDANDO, e della società A.S.D. EDILMER CARDITO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO LAUDANDO, Rappresentante Legale della A.S.D. EDILMER CARDITO, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, dell’art. 18, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e del Comunicato Ufficiale n. 130 del 30.05.2019 – pagina 2497 del Comitato Regionale Campania, per non aver comunicato la variazione della sede sociale nei tempi e nei modi disciplinati dalle Norme Federali;

 

A.S.D. EDILMER CARDITO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio LAUDANDO in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. EDILMER CARDITO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Antonio LAUDANDO e di250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società

A.S.D. EDILMER CARDITO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

 

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

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