FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 61/AA del 07/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Marco VACCA – Alessandro VACCA – CALLEGARI – D’ANGELO – ASD GENOVA CALCIO

 

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 946 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco VACCA, Alessandro VACCA, Davide CALLEGARI, Valter D’ANGELO e della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO VACCA, Presidente  della A.S.D. Football  Genova Calcio, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F., per avere consentito la partecipazione del calciatore Alessandro Vacca, come si evince dalle singole distinte, alle gare del campionato regionale juniores under 19: A.S.D. Football Genova-Ceriale Progetto calcio del 14.9.2019; Imperia-A.S.D. Football Genova del 21.9.2019;

A.S.D. Football Genova-Finale del 28.9.2019, senza che il calciatore Alessandro Vacca fosse tesserato con la A.S.D. Football Genova, atteso che lo stesso risulta tesserato solo in data 11.10.2019;

 

ALESSANDRO VACCA, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F., per avere partecipato, come si evince dalle singole distinte, alle gare del campionato regionale juniores under 19: A.S.D. Football Genova-Ceriale Progetto calcio del 14.9.2019; Imperia- A.S.D. Football Genova del 21.9.2019; A.S.D. Football Genova-Finale del 28.9.2019, senza risultare tesserato con la A.S.D. Football Genova, atteso che risulta tesserato solo in data 11.10.2019;

 

DAVIDE CALLEGARI, in qualità di Dirigente accompagnatore della A.S.D. Football Genova, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., per avere consentito al calciatore Alessandro Vacca, come si evince dalle singole distinte, di prendere parte alle gare del campionato regionale juniores under 19: A.S.D. Football Genova-Ceriale Progetto calcio del 14.9.2019 e A.S.D. Football Genova-Finale del 28.9.2019, attestando che il calciatore era tesserato, mentre invece Alessandro Vacca risulta tesserato solo in data 11.10.2019;

 

VALTER D’ANGELO, Dirigente accompagnatore della A.S.D.  Football Genova, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., per avere consentito al calciatore Alessandro Vacca, come si evince dalla distinta, di prendere parte alla gara del campionato regionale juniores under 19 Imperia-A.S.D. Football Genova del 21.9.2019, attestando che il calciatore era tesserato, mentre invece Alessandro Vacca risulta tesserato solo in data 11.10.2019;

 

A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia sportiva, in quanto

società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco VACCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, Alessandro VACCA, Davide CALLEGARI, Valter D’ANGELO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco VACCA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro VACCA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Davide CALLEGARI, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Valter D’ANGELO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione sul prossimo Campionato Juniores S.S. 20/21 per la società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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