FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 65/AA del 07/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MACRI’ – ANTONI

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Roberto MACRÌ e del Sig. Gianrico ANTONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO MACRÌ, tesserato in qualità di Presidente della Società AC Coiano Santa Lucia ASD all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in relazione agli artt. 21, 22 e 23 delle N.O.I.F., per avere consentito che la calciatrice Linda GAVAGNI, tesserata nella stagione sportiva 2015/16 per l’ASD Real Aglianese, svolgesse in via di fatto il ruolo di allenatrice/preparatore motorio delle squadre piccoli amici 2009-2010-2011 per l’AC Coiano S. Lucia, con l’aggravante che la stessa risultava sprovvista della necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC;

 

 

GIANRICO ANTONI, tesserato in qualità di Presidente della ASD Jolo Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in relazione agli artt. 21, 22 e 23 delle N.O.I.F., per avere consentito che la calciatrice Linda GAVAGNI, nella stagione sportiva 2019/20, mentre è tesserata in qualità di calciatrice per la Società US Pontedera CF, svolgesse in via di fatto le attività di allenatrice/preparatore motorio per la Società Jolo Calcio, con l’aggravante che la stessa risultava sprovvista della necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto MACRÌ e dal Sig. Gianrico ANTONI;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto MACRÌ e di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianrico ANTONI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2020

 

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it