FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 72/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: FAGGIANO – PARMA CALCIO 1913 SRL

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1121 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Daniele FAGGIANO e della società PARMA CALCIO 1913 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DANIELE FAGGIANO, Direttore Sportivo della Società PARMA CALCIO 1913 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per essere entrato nello spogliatoio Arbitri, al termine della gara Hellas VeronaParma del 1 luglio 2020, pur essendo l’ingresso consentito, dopo la sanificazione, solo agli arbitri designati alla gara e vietato “a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore”, e per non aver indossato, durante il colloquio con l’arbitro dell’incontro in esame, la mascherina (DPI), come previsto per il Personale extra Gruppo Squadra Partita, con ciò mettendo a rischio la salute dell’arbitro e dei suoi assistenti;

 

PARMA CALCIO 1913 S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca CARRA, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società PARMA CALCIO 1913 S.r.l. e dal Sig. Daniele FAGGIANO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 9000,00 (novemila/00) per il Sig. Daniele FAGGIANO e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società PARMA CALCIO 1913 S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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