FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 77/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Rosario LOMBARDO, Maurizio PEPOLI

 

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 861 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario LOMBARDO, Maurizio PEPOLI, e della società A.P.D. RG, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROSARIO LOMBARDO, Dirigente della A.P.D. RG all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39), lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2018/2019, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.P.D. RG come emerge dalle distinte ufficiali delle gare;

A.P.D. RG San Paolo del 24.11.2018; A.P.D. RGFC Megara Augusta del 29.11.2018 e Leonzio AccademyA.P.D. RG del 22.12.2018 tutte valevoli per il Campionato Under 17 allievi provinciali;

 

 

MAURIZIO PEPOLI, Presidente della A.P.D. RG all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39), lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Rosario Lombardo dirigente della A.P.D. RG di svolgere nella stagione sportiva 2018/2019 l’attività di allenatore in favore della A.P.D. RG, benché lo stesso non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica della squadra, il tutto come emerge dalle distinte ufficiali delle gare: A.P.D. RG – San Paolo del 24.11.2018; A.P.D. RG – FC Megara Augusta del 29.11.2018 e Leonzio AccademyA.P.D. RG del 22.12.2018 tutte valevoli per il Campionato Under 17 allievi provinciali. In violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39), lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 23), delle N.O.I.F., per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al Campionato Under

17 allievi provinciali stagione sportiva 2018-2019 disputato dalla predetta società;

 

 

A.P.D. RG, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo  6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rosario LOMBARDO e Maurizio PEPOLI in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.P.D. RG;

    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rosario LOMBARDO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio PEPOLI, e di

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.P.D. RG.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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