FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 81/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MANZINI – SS LAZIO SPA

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1124 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Maurizio MANZINI e della società S.S. LAZIO S.P.A, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Maurizio MANZINI, Dirigente Accompagnatore della S.S. Lazio S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” (cfr. “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19”), per essere entrato nello spogliatoio Arbitri, in occasione della gara Lazio – Milan del 4 luglio 2020, pur essendo l’ingresso consentito, dopo la sanificazione, solo agli arbitri designati alla gara e vietato “a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore”;

 

 

S.S. LAZIO S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, per responsabilità propria, in violazione degli obblighi posti in essere dal C.U. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020, di osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Maurizio MANZINI e Claudio LOTITO, in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, per conto della società S.S. LAZIO S.P.A;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio MANZINI, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società S.S. LAZIO S.P.A;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.


Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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