FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 88/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PARIS – SSD AVEZZANO CALCIO ARL

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 54 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gianni PARIS e della società S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANNI PARIS, Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Avezzano Calcio a r. l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di due “post” pubblicati sul proprio profilo personale del social network “facebook” in data 22.5.2020 alle ore 21.54 e sulla pagina del social network “facebook”  della  società  Avezzano Calcio in data 22.5.2020 alle ore 23.07, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della capacità professionale, della dignità e dell’immagine dei calciatori tesserati per la società dallo stesso presieduta;

 

S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Paris Gianni, così come sopra descritti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni PARIS in proprio e, nella qualità di Presidente, per conto della società S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.r.l.;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianni PARIS e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA ILSETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it