FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 89/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: DEL CUSTODE – CARA – PACI – USD JUVENTUS DOMO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 794 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Renzo DEL CUSTODE, Federico CARA, Luca PACI e della società U.S.D. JUVENTUS DOMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RENZO DEL CUSTODE, calciatore tesserato della società USD Juventus Domo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, il giorno successivo alla gara disputata fra le società Usd Juventus Domo e A.C.D Masera (categoria Pulcini - anno 2009) in data 07.12.2019, una condotta discriminatoria recante gravi offese, denigrazione ed insulto anche a sfondo di discriminazione sessuale, consistente nella registrazione e nell’invio dei files audio al giovane calciatore dell’ACD Masera, Sig. Scaglia Matteo;

 

FEDERICO CARA, calciatore tesserato della società USD Juventus Domo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, il giorno successivo alla gara disputata fra le società Usd Juventus Domo e A.C.D Masera (categoria Pulcini - anno 2009) in data 07.12.2019, una condotta discriminatoria, consistente nell’aver partecipato (unitamente al proprio compagno Renzo Del Custode, ideatore dell’evento) alla registrazione ed all’invio dei files audio al giovane calciatore del A.C.D Masera, Sig. Scaglia Matteo, contenenti gravi offese, denigrazione ed insulto anche a sfondo di discriminazione sessuale, rivolti al detto calciatore del A.C.D Masera, Sig. Scaglia Matteo;

 

LUCA PACI, Dirigente accompagnatore della società USD Juventus Domo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva, per non essersi presentato all’audizione programmata dalla Procura, senza far pervenire alcuna giustificazione in merito, così disattendendo un preciso dovere di collaborazione con la Giustizia Sportiva;

 

U.S.D. JUVENTUS DOMO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.re Marisa ZARIANI, in qualità di Presidente, per conto della società

U.S.D. JUVENTUS DOMO, e dai Sig.ri Renzo DEL CUSTODE, Federico CARA e Luca PACI;

 

  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica e l’obbligo di frequenza a 3 (tre) incontri organizzati dalla società U.S.D. JUVENTUS DOMO presso la propria sede sulla tematica del bullismo, svolti da uno psicologo/esperto  che attesterà la tenuta dei corsi, con conseguente invio della certificazione stessa all’Ufficio della Procura Federale per il Sig. Renzo DEL CUSTODE, l’obbligo di frequenza a 3 (tre) incontri organizzati dalla società U.S.D. JUVENTUS DOMO presso la propria sede sulla tematica del bullismo, svolti da uno psicologo/esperto che attesterà la tenuta dei corsi, con conseguente invio della certificazione stessa all’Ufficio della Procura Federale per il Sig. Federico CARA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luca PACI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda oltre all’organizzazione, presso la propria sede, di 3 incontri sulla tematica del bullismo, svolti da uno psicologo/esperto che attesterà la tenuta de corsi, con conseguente invio della certificazione stessa all’Ufficio della Procura Federale per  la società U.S.D. JUVENTUS DOMO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA ILSETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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