FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 91/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: DE FRANCESCO – SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1049 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO e della società S.S.D. A.r.l. CITTÀ DI CAMPOBASSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RAFFAELE MARIO DE FRANCESCO, Presidente della S.S.D. A R.L. CITTÀ

DI CAMPOBASSO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver tesserato in data 12.11.2019 in Campobasso il calciatore Francesco Porricelli, malgrado quest’ultimo, di età inferiore di 16 anni, fosse residente nella Regione solamente dal 24.09.2019, ovverosia da meno di 6 mesi, e malgrado non gli fosse mai stato rilasciato parere positivo alla relativa richiesta in deroga per mancato riscontro alla richiesta di documentazione integrativa;

 

S.S.D. A.r.l. CITTÀ DI CAMPOBASSO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società S.S.D. A.r.l. CITTÀ DI CAMPOBASSO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società S.S.D. A.r.l. CITTÀ DI CAMPOBASSO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA ILSETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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