FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 187/AA del 09/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CONGEDO – PALAIA – STICCHI DAMIANI – US LECCE –
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1116 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CONGEDO, Giuseppe PALAIA, Saverio STICCHI DAMIANI, e della società U.S. LECCE
S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE CONGEDO, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. Lecce S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 30/5/2020;
in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 14/6/2020; nonché per non aver eseguito il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 19/6/2020 svolto a distanza di 15 giorni dal precedente del 4/6/2020;
GIUSEPPE PALAIA, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. Lecce S.p.A. in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 30/5/2020;
in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del
tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 14/6/2020; nonché per non aver eseguito il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 19/6/2020 svolto a distanza di 15 giorni dal precedente del 4/6/2020;
SAVERIO STICCHI DAMIANI, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. Lecce S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 30/5/2020;
in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 14/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 19/6/2020 svolto a distanza di 15 giorni dal precedente del 4/6/2020;
U.S. LECCE S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento dei fatti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe CONGEDO, Giuseppe PALAIA, Saverio STICCHI DAMIANI, e dal Sig. Alessandro Adamo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. LECCE S.P.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 470,00 (quattrocentosettanta) di ammenda per il Sig. Giuseppe CONGEDO, di € 470,00 (quattrocentosettanta) di ammenda per il Sig. Giuseppe PALAIA, di € 940,00 (novecentoquaranta) di ammenda per il Sig. Saverio STICCHI DAMIANI, e di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) di ammenda per la società U.S. LECCE S.P.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina