FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 116/AA del 22/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: LEGGERINI – HALILI – PISCITELLI – CARADONNA – FOSSAROLI – SSDARL STELLA AZZURRA

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1054 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo LEGGERINI, Ndricim HALILI, Giuseppe PISCITELLI, Gabriele CARADONNA, Domenico FOSSAROLI, e della società S.S.D.A.R.L. STELLA AZZURRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO LEGGERINI, Presidente e legale rappresentate della Società SSDARL Stella Azzurra all’epoca dei fatti, in violazione dell’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 39, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Halili Ndricim, a far sottoporre lo stesso ai previsti accertamenti medici ai fini del conseguimento dell’idoneità sportiva, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso calciatore, privo di tesseramento ed idoneità all’attività sportiva agonistica, nel corso delle gare di Campionato Allievi B Under 16 , Stella AzzurraCalci del 10/11/2019, Stella Azzurra – Porta a Lucca del 24/11/2019, Stella AzzurraOspedalieri del 30/11/2019, Stella AzzurraMigliarino del 15/12/2019, Stella AzzurraBientina del 12/01/2020, Stella AzzurraOspedalieri del 19/012020, Stella Azzurra – Porta a Lucca del 25/01/2020, Pisa Ovest – Stella azzurra del 08/02/2020, Stella AzzurraOltrera del 16/02/2020, Stella Azzurra – Santa Maria del 22/02/2020 eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

 

 

NDRICIM HALILI, calciatore all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 39, e 43, comma 1 delle N.O.I.F., per avere, lo stesso, partecipato alle gare Stella AzzurraCalci del 10/11/2019, Stella Azzurra – Porta a Lucca del 24/11/2019, Stella AzzurraOspedalieri del 30/11/2019, Stella AzzurraMigliarino del 15/12/2019, Stella AzzurraBientina del 12/01/2020, Stella AzzurraOspedalieri del 19/012020, Stella Azzurra – Porta a Lucca del 25/01/2020, Pisa Ovest – Stella azzurra del 08/02/2020, Stella AzzurraOltrera del 16/02/2020, Stella Azzurra – Santa Maria del 22/02/2020, senza averne titolo perché non tesserato e privo di copertura sanitaria, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

 

 

GIUSEPPE PISCITELLI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SSDARL Stella Azzurra all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F., per avere, lo stesso, svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società in occasione delle gare di Campionato Allievi B Under 16 Stella Azzurra Calci del 10/11/2019, Stella Azzurra – Porta a Lucca del 24/11/2019, Stella AzzurraOspedalieri del 30/11/2019, Stella AzzurraMigliarino del 15/12/2019, Stella AzzurraBientina del 12/01/2020, Stella Azzurra – Porta a


Lucca del 25/01/2020, Stella AzzurraOltrera del 16/02/2020, Stella Azzurra – Santa Maria del 22/02/2020 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Halili Ndricim, sottoscrivendo le relative distinte (con attestazione di regolare tesseramento del calciatore medesimo), consegnata al Direttore della Gara, eludendo in tal modo la normativa federale;

 

GABRIELE CARADONNA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SSDARL Stella Azzurra all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F., per avere, lo stesso, svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società in occasione della gara di Campionato Allievi B Under 16 Stella Azzurra - Ospedalieri del 19/01/2020 sottoscrivendo la relativa distinta (con attestazione di regolare tesseramento del calciatore medesimo), consegnata al Direttore della Gara, eludendo in tal modo la normativa federale;

 

 

DOMENICO FOSSAROLI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SSDARL Stella Azzurra all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F., per avere, lo stesso, svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società in occasione della gara di Campionato Allievi B Under 16 Pisa Ovest - Stella Azzurra dell’08/02/2020 sottoscrivendo la relativa distinta (con attestazione di regolare tesseramento del calciatore medesimo), consegnata al Direttore della Gara, eludendo in tal modo la normativa federale;

 

 

SSDARL STELLA AZZURRA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo Leggerini in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società SSDARL STELLA AZZURRA e dai Sig.ri Ndricim HALILI, Giuseppe PISCITELLI, Gabriele CARADONNA e Domenico FOSSAROLI;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo LEGGERINI, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Ndricim HALILI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe PISCITELLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele CARADONNA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Domenico FOSSAROLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda più 4 (quattro) punti di penalizzazione per la società SSDARL STELLA AZZURRA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 SETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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