FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 121/AA del 28/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: BALANTA – BUZZELLI ASCOLANO – ASD VIRTUS ORTONA CALC.

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.1045 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Tommaso BUZZELLI ASCOLANO, Ronald ARBOLEDA BALANTA e della società A.S.D. VIRTUS ORTONA CALCIO 2008, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

TOMMASO BUZZELLI ASCOLANO, Presidente della A.S.D. Virtus Ortona Calcio 2008 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito nella stagione sportiva 2019/2020 il tesseramento in favore della società A.S.D. Virtus Ortona Calcio 2008 del calciatore di nazionalità colombiana Sig. Ronald Arboleda Balanta, il quale non ne aveva diritto in quanto precedentemente tesserato nell’anno 2017 per una società calcistica appartenente alla  federazione estera colombiana così come comunicato in data 10 marzo 2020 dalla stessa Federazione Calcistica Colombiana all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;

 

RONALD ARBOLEDA BALANTA, calciatore all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere nella stagione sportiva 2019/2020, precisamente in data 6 agosto 2019, falsamente attestato di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a federazioni estere, e questo allo scopo di ottenere il tesseramento in favore della società A.S.D. Virtus Ortona Calcio 2008, senza che ne avesse titolo atteso il proprio tesseramento nell’anno 2017 per una società calcistica appartenente alla federazione estera colombiana così come comunicato in data 10 marzo 2020 dalla stessa Federazione Calcistica Colombiana all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;

 

A.S.D. VIRTUS ORTONA CALCIO 2008, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati Sigg. Ronald ARBOLEDA BALANTA, e Tommaso BUZZELLI ASCOLANO al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Ronald ARBOLEDA BALANTA, e Tommaso BUZZELLI ASCOLANO in proprio e, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS ORTONA CALCIO 2008;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ronald ARBOLEDA BALANTA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Tommaso BUZZELLI ASCOLANO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS ORTONA CALCIO 2008;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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