FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 124/AA del 01/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CASCIMO – VILLINO – ASD SAINT MICHEL

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1015 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Massimo CASCIMO e Francesco VILLINO, e della società A.S.D. SAINT MICHEL,  avente  ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO CASCIMO, dirigente della società ASD Saint Michel, in violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine gara ASD Asisport TaurianovaASD Saint Michel dell’11.2.2020 disputata a Taurianova, spintonato, offeso e minacciato l’Osservatore Arbitrale, sig. Polifrone Adriano, durante la sua attività di organo tecnico sezionale;

 

FRANCESCO VILLINO, dirigente della società ASD Saint Michel, in violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine gara ASD Asisport Taurianova – ASD Saint Michel dell’11.2.2020 disputata a Taurianova, spintonato, offeso e minacciato l’Osservatore Arbitrale, sig. Polifrone Adriano, durante la sua attività di organo tecnico sezionale;

 

A.S.D. SAINT MICHEL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice si Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai  Sigg. Massimo CASCIMO e Francesco VILLINO,  e dall’Avv. Francesco Silipigni, in rappresentanza della società A.S.D. SAINT MICHEL;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo CASCIMO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco VILLINO, e di € 400 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. SAINT MICHEL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA ILOTTOBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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