FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 127/AA del 12/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: LORIA – ASD NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1035 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Eugenio LORIA e della società ASD NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:
EUGENIO LORIA, calciatore tesserato per l’ASD Nuova Fabrizia calcio a 5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato in data 12 febbraio 2020, attraverso un messaggio inviato a mezzo del servizio di Messanger collegato al suo account privato sulla piattaforma social network Facebook, un post riguardante il Sig. Gammaro Davide, A.E. Sez. Rossano, nel quale allo stesso veniva attribuito di avere falsificato il referto di gara Nuova Fabrizio Calcio a 5 – Domenico Sport, disputata in data 08/02/2020;
A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio OLIVIERI, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 e dal Sig. Eugenio LORIA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. EUGENIO LORIA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina