FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 134/AA del 23/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Davide CASTAGNA
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1041 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Davide CASTAGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:
DAVIDE CASTAGNA, calciatore tesserato con la società ASD NIBIONNOGGIONO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere inserito nella pagina Facebook del gruppo pubblico “TuttoAtalanta.com “, a seguito dell’articolo titolato “ Ultima ora Corona Virus, nuova fuga da Milano: treni per il Sud affollati, per lo più verso il Salento e la Sicilia” un post proveniente dalla sua pagina personale utilizzando a commento l’espressione “Terron Bastart”, così realizzando attraverso il suo scritto un comportamento di evidente e chiara natura discriminatoria territoriale;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide CASTAGNA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Davide CASTAGNA
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina