FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 142/AA del 02/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PEVERIERI – MARINI – ASD ACCADEMIA 1899

 

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1009 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco PEVERIERI, Fabio MARINI, e della società A.S.D. ACCADEMIA 1899, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO PEVERIERI, Allenatore di base non tesserato all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. perché nella stagione sportiva 2019/2020 ha svolto le funzioni di allenatore della società A.S.D. Accademia 1899 benché non tesserato con la predetta società, il tutto come comprovato dalla propria presenza in panchina durante la gara categoria Esordienti 2008 tra Accademia 1899-AS Roma svoltasi il giorno 01/12/2019. Il tesseramento con la A.S.D. Accademia 1899 è intervenuto in data 06.02.2020.

 

FABIO MARINI, Presidente della A.S.D. Accademia 1899 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Marco Peverieri di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore in favore della A.S.D. Accademia 1899 benché lo stesso non fosse tesserato con la predetta società il tutto come comprovato dalla propria presenza in panchina durante la gara categoria Esordienti 2008 tra Accademia 1899-AS Roma svoltasi il giorno 01/12/2019. Il tesseramento del Sig. Peverieri con la

A.S.D. Accademia 1899 è intervenuto in data 06.02.2020.

 

A.S.D. ACCADEMIA 1899, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco PEVERIERI, e Fabio MARINI, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA 1899;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco PEVERIERI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio MARINI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA 1899;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2020

 

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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