FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 144/AA del 04/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: GUERRIERO – LA MANNA – PACIFICO – PELUSO – ASD PELUSO ACADEMY

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 50 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio GUERRIERO, Filomeno LA MANNA, Vincenzo PACIFICO e Biagio PELUSO, e della società ASD PELUSO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO GUERRIERO, Dirigente Accompagnatore della società ASD Peluso Academy, in violazione dell’art. 2, comma 1, e degli artt. 4, comma 1, 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara ASD Peluso Academy – USD Monteforte del 19.1.2020 valevole per il campionato Terza Categoria Avellino, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore PACIFICO Vincenzo, consegnata al Direttore di Gara;

 

FILOMENO LA MANNA, Dirigente Accompagnatore e capitano all’epoca dei fatti della società ASD Peluso Academy, in violazione dell’art. 2, comma 1, e degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi

1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara ASD Sirignano Calcio – ASD Peluso Academy del 02/02/2020 valevole per il campionato Terza Categoria Avellino, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore PACIFICO Vincenzo, consegnata al Direttore di Gara;

 

VINCENZO PACIFICO, calciatore della società ASD Peluso Academy all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alle gare ASD Peluso Academy – USD Monteforte del 19/01/2020 e ASD Sirignano Calcio – ASD Peluso Academy del 02/02/2020, valevoli per il campionato Terza Categoria Avellino, nelle file della società ASD Peluso Academy, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

BIAGIO PELUSO, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Peluso Academy, in violazione dell’art. 2, comma 1, e degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PACIFICO Vincenzo nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare ASD Peluso Academy – USD Monteforte del 19/01/2020 e ASD Sirignano Calcio – ASD Peluso Academy del 02/02/2020, valevoli per il campionato Terza Categoria Avellino;


ASD PELUSO ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio GUERRIERO, Filomeno LA MANNA, Vincenzo PACIFICO e dal Sig. Biagio PELUSO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società ASD PELUSO ACADEMY;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio GUERRIERO, mesi 2 (due) di inibizione per il sig. Filomeno LA MANNA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Vincenzo PACIFICO, e di 2 (due) punti di penalità ed

€ 250,00 di ammenda per la società ASD PELUSO ACADEMY; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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