FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 144/AA del 04/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: GUERRIERO – LA MANNA – PACIFICO – PELUSO – ASD PELUSO ACADEMY

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 50 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio GUERRIERO, Filomeno LA MANNA, Vincenzo PACIFICO e Biagio PELUSO, e della società ASD PELUSO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO GUERRIERO, Dirigente Accompagnatore della società ASD Peluso Academy, in violazione dell’art. 2, comma 1, e degli artt. 4, comma 1, 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara ASD Peluso Academy USD Monteforte del 19.1.2020 valevole per il campionato Terza Categoria Avellino, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore PACIFICO Vincenzo, consegnata al Direttore di Gara;

 

FILOMENO LA MANNA, Dirigente Accompagnatore e capitano all’epoca dei fatti della società ASD Peluso Academy, in violazione dell’art. 2, comma 1, e degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi

1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara ASD Sirignano CalcioASD Peluso Academy del 02/02/2020 valevole per il campionato Terza Categoria Avellino, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore PACIFICO Vincenzo, consegnata al Direttore di Gara;

 

VINCENZO PACIFICO, calciatore della società ASD Peluso Academy all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alle gare ASD Peluso Academy – USD Monteforte del 19/01/2020 e ASD Sirignano CalcioASD Peluso Academy del 02/02/2020, valevoli per il campionato Terza Categoria Avellino, nelle file della società ASD Peluso Academy, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

BIAGIO PELUSO, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Peluso Academy, in violazione dell’art. 2, comma 1, e degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PACIFICO Vincenzo nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare ASD Peluso Academy – USD Monteforte del 19/01/2020 e ASD Sirignano CalcioASD Peluso Academy del 02/02/2020, valevoli per il campionato Terza Categoria Avellino;


ASD PELUSO ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio GUERRIERO, Filomeno LA MANNA, Vincenzo PACIFICO e dal Sig. Biagio PELUSO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società ASD PELUSO ACADEMY;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio GUERRIERO, mesi 2 (due) di inibizione per il sig. Filomeno LA MANNA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Vincenzo PACIFICO, e di 2 (due) punti di penalità ed

€ 250,00 di ammenda per la società ASD PELUSO ACADEMY; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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