FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 153/AA del 09/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: BONIELLO – ASD SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 90 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gianluca BONIELLO, e della società A.S.D. SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANLUCA BONIELLO, sia in qualità di Presidente della società A.S.D. S. GIORGIO DEL SANNIO 1965 all’epoca dei fatti, sia in qualità di dirigente accompagnatore della squadra all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, e 43, commi 1 e 6, nonché 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PACCHIANO NUNZIO nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.s.d. S. Giorgio del Sannio 1965 – A.s.d. Turtoro del 03.11.19, valida per il campionato Allievi Under 17 Provinciale gir. B (Benevento), sottoscrivendo anche la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore, consegnata al Direttore di gara;

 

A.S.D. SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca BONIELLO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca BONIELLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.


IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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