FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 155/AA del 11/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MIGLIARO – US AGROPOLI

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 78  pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig.  Angelo MIGLIARO, e della società U.S. AGROPOLI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANGELO MIGLIARO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società U.S. Agropoli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società in occasione della gara di Under 17 Reg.li, C.R. Campania, U.S. Agropoli – ASD Raffaele Sergio Academy del 19.1.2020, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Gbsi Wadia, sottoscrivendo la relativa distinta, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore medesimo, consegnata al Direttore di Gara;

 

US AGROPOLI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ex art. 6, commi 1 e 2, e dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati, al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo MIGLIARO, e del Sig. Nicola VOLPE in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. AGROPOLI;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Angelo MIGLIARO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella categoria U17 per la società U.S. AGROPOLI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA L’11 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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