FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 156/AA del 12/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: FORMICOLA – MATARRELLI – IZZO – ASD LIBERTAS VESUVIO ERCOLANO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 40 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Andrea FORMICOLA, Vincenzo MATARRELLI, Vincenzo IZZO e della società A.S.D. LIBERTAS VESUVIO ERCOLANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

ANDREA FORMICOLA, Presidente della Società A.S.D. LIBERTAS VESUVIO ERCOLANO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione

agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Vincenzo IZZO, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.S.D. LIBERTAS  VESUVIO  ERCOLANO  -  A.S.D.  SPORTING  ERCOLANO

disputata il 27.01.2020, valevole per il Campionato Juniores Regionale Campania Under 18, girone C, stagione sportiva 2019-2020;

 

VINCENZO MATARRELLI, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. LIBERTAS VESUVIO ERCOLANO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in

relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 , 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare di cui sopra, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Vincenzo IZZO, consegnate al Direttore di Gara;

 

Vincenzo IZZO, calciatore  della Società A.S.D. LIBERTAS VESUVIO ERCOLANO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara A.S.D. LIBERTAS  VESUVIO  ERCOLANO  -  A.S.D.  SPORTING  ERCOLANO

disputata il 27.01.2020, valevole per il Campionato Juniores Regionale Campania Under 18, girone C, stagione sportiva 2019-2020, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

 

ASD LIBERTAS VESUVIO ERCOLANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata:

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea FORMICOLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante,

per  conto  della  società  ASD  LIBERTAS  VESUVIO  ERCOLANO,  dal  Sig.  Vincenzo MATARRELLI, e dal Sig. Vincenzo IZZO;

 

  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea FORMICOLA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo MATARRELLI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Vincenzo IZZO, e di

€150,00 (centocinquanta/00) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD LIBERTAS VESUVIO ERCOLANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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