FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 158/AA del 16/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Alan ALESSANDRINI
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1104 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Alan ALESSANDRINI, e avente ad oggetto la seguente condotta:
ALAN ALESSANDRINI, tesserato nella stagione sportiva 2019/2020 fino al mese di ottobre 2019 per la società A.C. DOZZESE e, a far tempo dal novembre 2019, per la società G.S. CASTEL DEL RIO, con la qualifica di consigliere, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’ art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo, in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, fino all’ottobre 2019, l’attività di allenatore della squadra A.C. DOZZESE, militante nel campionato di 2^ cat., Gir. I - Delegazione Provinciale di Bologna LND/FIGC e da novembre 2019 fino al febbraio 2020 l’attività di allenatore della squadra G.S. CASTEL DEL RIO, militante nel campionato di 2^ cat., Gir. M - Delegazione Provinciale di Ravenna LND/FIGC;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alan ALESSANDRINI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 90 (novanta) giorni di inibizione per il Sig. Alan ALESSANDRINI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina