FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 159/AA del 16/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CRESCENZO – INGENITO – ASD LAVORATE CALCIO

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 66 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico CRESCENZO e Mario INGENITO, e della società A.S.D. LAVORATE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DOMENICO CRESCENZO, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD LAVORATE CALCIO per la stagione sportiva 2019-2020, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CARBONE LUIGI nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara nella gara A.S.D. Lavorate Calcio – A.S.D. Atletico Baiano del 21/12/19 valevole per il campionato di I CATEGORIA;

 

MARIO INGENITO, Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti della società

A.S.D LAVORATE CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore CARBONE LUIGI, consegnata al Direttore di Gara;

 

A.S.D. LAVORATE CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i suindicati tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Domenico CRESCENZO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAVORATE CALCIO, e Mario INGENITO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Domenico CRESCENZO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mario INGENITO, e

di 1 (uno) punto di penalizzazione e € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società

A.S.D. LAVORATE CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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