FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 160/AA del 18/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: SACCON – USD BARBISANO ECLISSE ASD

 

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gianluca SACCON, e della società USD BARBISANO ECLISSE ASD avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANLUCA SACCON, tesserato, nella stagione sportiva 2019/2020, quale calciatore per la U.S.D. Barbisano Eclisse A.S.D., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35, 37 e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nella medesima stagione sportiva 2019/2020, in costanza di tesseramento quale calciatore della U.S.D. Barbisano Eclisse A.S.D. e in assenza della prevista sospensione, svolto, di fatto, attività tecnica di Collaboratore del Settore Giovanile e di allenatore della squadra Pulcini 2009 per la A.S.D. Villorba Calcio, per come risulta dalle dichiarazioni rese dai vari soggetti auditi e, in particolare, da quelle del diretto interessato;

in violazione, altresì, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dagli art. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, dal mese di maggio al mese di luglio 2019, svolto attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori della A.S.D. Villorba Calcio, per come risulta dai plurimi e univoci apporti narrativi;

in violazione, infine, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla

L.N.D. con Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del luglio 2019, per avere pattuito, nella stagione 2019/2020, quale allenatore della A.S.D. Villorba Calcio un premio di tesseramento lordo annuale di euro 8.000,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa per la categoria “squadre minori” pari ad euro 2.500,00;

 

USD BARBISANO ECLISSE ASD, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca SACCON, e del Sig. Enrico D’Agostin, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD BARBISANO ECLISSE ASD;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gianluca SACCON, e di100,00 (cento/00) di ammenda per la società USD BARBISANO ECLISSE ASD;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

 

 

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it