FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 168/AA del 19/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MAIO – PASSARIELLO – SCIALDONE – ASD STREGONI FIVE SOCCER

 

 

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 74 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco MAIO, Salvatore PASSARIELLO e Antonio Maria SCIALDONE, e della società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

MARCO MAIO, Presidente all’epoca dei fatti della società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SCIALDONE ANTONIO MARIO,  nonché  per  averne  consentito  l’utilizzo  nelle  gare  disputate  dalla

A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER nelle date del 20/10/10 – 3/11/19 – 17/11/19 05/01/2020 valevoli per  i campionati Coppa  Under 21 calcio  a 5 regionale – Under 21 calcio a 5 Maschile del C.R. CAMPANIA LND;

 

SALVATORE PASSARIELLO, Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti della società della A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER in alcune gare, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione di alcune gare disputate dalla società, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore SCIALDONE ANTONIO MARIO, consegnate al Direttore di Gara;

 

ANTONIO MARIA SCIALDONE, calciatore della società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gare del 20/10/10 – 3/11/19 – 17/11/19 05/01/2020, valevoli per i campionati Coppa Under 21 calcio a 5 regionale – Under 21 calcio a 5 Maschile, nelle file della società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco MAIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto

della società A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER, e dai Sig.ri Salvatore PASSARIELLO e Antonio Maria SCIALDONE;

 

    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco MAIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore PASSARIELLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonio Maria SCIALDONE, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società

A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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