FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 170/AA del 20/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: TAJE – AC LEGNANO

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 830 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mario TAJE e della società A.C. LEGNANO SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

MARIO TAJE, dirigente accompagnatore tesserato per la società AC Legnano SSDRL nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 62, commi 1 e 2, delle NOIF per non aver garantito, in occasione della gara AC Legnano-Maia Alta del 26.05.2019, adeguata tutela alla squadra ospitata allorché si sono verificati, prima dell’inizio della gara, fatti violenti commessi da sostenitori dell’AC Legnano, al momento non identificati, ai danni del pullman su cui viaggiavano sostenitori, familiari e dirigenti della società Maia Alta, nonché per aver omesso di prestare soccorso alla comitiva, di disporre l’immediata apertura dei cancelli dello stadio al momento dell’aggressione al pullman e di chiedere l’intervento della forza pubblica;

 

A.C. LEGNANO SSDARL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, commi

3 e 4, e dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 62, commi 1 e 2, delle NOIF, per i fatti violenti commessi da suoi sostenitori, al momento non identificati, nell’area esterna immediatamente adiacente all’impianto sportivo ove era programmata la gara Legnano-Maia Alta del 26 maggio 2019, prima che la gara stessa avesse inizio. Nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte al suo dirigente accompagnatore Sig. Mario Taje sopra descritte;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario TAJE, e dal Sig. Giovanni Munafò, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. LEGNANO SSDARL;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Mario TAJE, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento) di ammenda per la società A.C. LEGNANO SSDARL;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.


Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it