FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 176/AA del 23/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: LUDERGNANI – SPAL

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1027 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Ruggero LUDERGNANI e della società S.P.A.L. S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RUGGERO LUDERGNANI, Allenatore UEFA B all’epoca dei fatti, Responsabile tecnico del settore giovanile tesserato per la Società S.P.A.L. SRL, in violazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 40, comma 5, delle NOIF, perché, tra il mese di gennaio 2020 e il mese di maggio 2020, intratteneva plurimi contatti con il Sig. Alessandro Curcio, padre del calciatore Edoardo Curcio, al fine di accordarsi per la futura sottoscrizione di un tesseramento pluriennale del predetto calciatore in favore della Società S.P.A.L. SRL a decorrere dalla s.s. 2020/2021, sebbene il calciatore, all’epoca dei contatti, fosse tesserato per la società Frosinone Calcio s.r.l. e senza avere, peraltro, contattato preventivamente detta società di appartenenza;

 

S.P.A.L. S.R.L., per responsabilità a fini disciplinari, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ruggero LUDERGNANI e dal Sig. Walter Mattioli, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.P.A.L. S.R.L.;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Ruggero LUDERGNANI, e di2.500,00 (duemilacinquecento) di ammenda per la S.P.A.L. S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it