FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 179/AA del 25/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PIRINU – SETTIMO – MARCHINI – ASD CITTA DI BUGHERIO

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 21 pfi 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Alessia Francesca PIRINU, dei Sig.ri Riccardo MARCHINI e Alfredo SETTIMO, e della società

A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSIA FRANCESCA PIRINU, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, pur essendo tesserata in qualità di Dirigente per la

F.C.D. Cologno, quando ancora la stagione 2019/2020 non era conclusa, ha contribuito a organizzare la costituzione di una sezione di calcio femminile presso l’A.S.D. Città di Brugherio;

 

RICCARDO MARCHINI, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, in qualità di Presidente dell’A.S.D. Città di Brugherio, ha consentito o comunque non ha impedito che la Sig.ra Alessia Pirinu, tesserata con la F.C.D. Cologno, quando ancora la stagione 2019/2020 non era conclusa, contribuisse a organizzare la costituzione di una sezione di calcio femminile presso l’A.S.D. Città di Brugherio;

 

ALFREDO SETTIMO, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, in qualità di Vicepresidente dell’A.S.D. Città di Brugherio, ha consentito o comunque non ha impedito che la Sig.ra Alessia Pirinu, tesserata con la F.C.D. Cologno, quando ancora la stagione 2019/2020 non era conclusa, contribuisse a organizzare la costituzione di una sezione di calcio femminile presso l’A.S.D. Città di Brugherio;

 

A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento dei fatti;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Alessia Francesca PIRINU, dal Sig. Riccardo MARCHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO, e dal Sig. Alfredo SETTIMO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Alessia Francesca PIRINU, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo MARCHINI,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo SETTIMO e di400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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